ARTICOLO 1 (costituzione, contrassegno, sede e scopi)
1. È costituita l’associazione politica “Progetu Repùblica de Sardigna – ProgReS”.
2. L’Associazione politica (d’ora in avanti: Partito) ha un proprio contrassegno cosi definito: Il simbolo è costituito da un falco con l’ala sinistra distesa. Al posto dell’ala destra la raffigurazione di un albero con 13 foglie che passa dietro la schiena del falco e lo cinge sul lato sinistro con tre radici, sopra la coda. La testa del falco è disegnata di profilo e voltata a destra, la sormonta una coroncina a tre punte di colore verde chiaro. Si vede un occhio solo. Il falco e l’albero sono di due toni di verde che sfumano dal chiaro allo scuro. Intorno al falco e all’albero, disposta ad arco nella metà superiore, c’è la scritta in maiuscolo “ProgReS ‧ Progetu Repùblica”, le parole sono separate da un pallino. “ProgReS” in color grigio scuro e le lettere P, R, S in grassetto. “Progetu Repùblica” in color grigio chiaro e le rispettive iniziali P e R in grassetto. Nella metà inferiore dell’arco ci sono 38 barrette, di cui 33 in grigio chiaro e 5 in grigio scuro, disposte nella parte in basso.
3. La sede legale è fissata in […] Il Documento Organizzativo interno e le deliberazioni degli organi dell’Associazione possono prevedere altre sedi di carattere operativo e di rappresentanza delle proprie articolazioni territoriali.
4. L’Associazione ha per oggetto la promozione di un percorso democratico e condiviso che conduca alla fondazione della repubblica sarda indipendente, secondo quanto previsto dai trattati internazionali in materia di autodeterminazione dei popoli e di diritti dell’umanità. Si ripropone l’esercizio e la promozione di attività politiche, la partecipazione alle elezioni secondo l’ordinamento vigente, l’organizzazione di convegni e di manifestazioni, la formazione e la preparazione politica e culturale dei suoi aderenti, la divulgazione dei propri principi e del proprio progetto politico e culturale, con mezzi leciti e non violenti. Si propone altresì di promuovere la difesa dell’ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali e culturali della Sardegna, nonché lo sviluppo e la diffusione di beni collettivi, quali, a titolo esemplificativo, la salubrità e l’integrità dell’ambiente, l’istruzione, l’infrastrutturazione materiale e immateriale, la coesione sociale, la crescita culturale e civile dei cittadini. L’Associazione accetta ed applica il presente statuto e regola la propria attività interna secondo il Documento Organizzativo approvati dai propri organi a ciò preposti.
L’Associazione è tenuta a:
- rispettare il principio di elettività e di non cumulatività delle le cariche sociali;
- osservare il principio della separazione dei poteri fra organi politici o operativi e organi disciplinari;
- rispettare il principio di massima pubblicità interna di atti, procedure, deliberazioni in tutti i suoi organi e funzioni;
- rispettare il principio di massima trasparenza nelle operazioni economiche e finanziarie verso tutti gli iscritti.
Tutti gli iscritti all’Associazione sono tenuti a:
- pagare le quote di tesseramento;
- osservare un’irreprensibile condotta morale, civile e politica, quale condizione indispensabile per essere iscritti all’Associazione e per potervi permanere;
- uniformare la propria condotta politica ai principi della non violenza;
- rispettare le norme statutarie, le delibere e le decisioni adottate dagli organi dell’Associazione.
5. Per l’attuazione dell’Oggetto Sociale sopra indicato, l’Associazione potrà:
- compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che venga ritenuta utile, necessaria e pertinente all’attività politica;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi. Le decisioni in proposito sono di competenza degli organi interni dell’Associazione, secondo le competenze previste dal Documento Organizzativo.
6. L’Associazione non ha fini di lucro.
7. L’Associazione non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve, in modo diretto ed indiretto, salvo che siano imposti dalla legge.
ARTICOLO 2 (Iscritti)
1. Ogni iscritto, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo statuto, il Manifesto politico del Partito ed il Documento Organizzativo interno e si impegna in particolare a:
- osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano la prassi politica e la comunicazione verso l’esterno del Partito;
- partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali, alle campagne elettorali e a tutte le altre attività previste nello statuto e nei regolamenti interni;
- contribuire alle necessità economiche sociali;
- adire l’organo collegiale appositamente costituito nell’ambito del Partito per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura e per la tutela dei diritti ed interessi connessi alle attività espletate nell’ambito del Partito stesso.
2. L’iscritto può recedere dal Partito dandone comunicazione scritta al coordinamento politico locale cui fa capo; il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno un mese prima. L’iscritto che recede non ha diritto alcuno al rimborso di quanto versato a titolo di contributo, quota associativa o quant’altro; sarà tenuto a corrispondere al Partito l’ammontare della propria quota anche nel caso in cui non abbia provveduto al versamento integrale della stessa in unica soluzione. Non ha alcun diritto a risarcimenti o restituzioni per l’attività prestata all’interno del Partito.
3. È prevista e possibile l’esclusione di qualsiasi iscritto. L’esclusione deve avvenire secondo le regole previste nel Documento Organizzativo e comunque è sempre possibile per la violazione del disposto di cui all’art. 1.4 dello Statuto (violazione di Principi fondamentali etc.). L’iscritto nei confronti del quale è pronunciato il provvedimento di esclusione non ha diritto alcuno al rimborso di quanto versato a titolo di contributo/quota associativa o quant’altro; sarà tenuto a corrispondere al Partito l’ammontare della propria quota anche nel caso in cui non abbia provveduto al versamento integrale della stessa in unica soluzione. Non ha alcun diritto a risarcimenti o restituzioni per l’attività prestata all’interno del Partito.
4. Possono essere previsti doversi gradi di iscrizione e tesseramento.
ARTICOLO 3 (Mezzi Economici)
1. Il Partito provvede al conseguimento dei suoi fini con i contributi degli Iscritti e di terzi e con le
entrate delle manifestazioni, della propria attività di merchandising e delle quote sociali.
2. Il responsabile nazionale della Tesoreria è preposto all’intera gestione economico-finanziaria e all’amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio del Partito e delle rendite sociali, e in tale ambito ha la rappresentanza legale del Partito; in particolare apre e gestisce i conti correnti bancari e/o postali, crea e amministra depositi e fondi, apre partita IVA e/o codice fiscale, e svolge tutte le operazioni connesse. Gli unici altri soggetti autorizzati ad accedere ai conti correnti del Partito sono il Segretario Nazionale e il Responsabile nazionale dell’organizzazione, dandone tempestiva e motivata comunicazione al Tesoriere.
3. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il bilancio consuntivo, redatto dal responsabile nazionale della Tesoreria, deve essere approvato dall’Esecutivo Nazionale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.
4. Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva (che non deve essere inferiore al 5%), dovranno essere destinati ad iniziative politiche.
5. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n 662 e salvo diverse disposizioni impartite dalla legge.
ARTICOLO 4 (Organi Sociali)
Gli Organi Sociali principali sono:
- gli iscritti;
- l’Assemblea Nazionale e le assemblee territoriali;
- il Segretario Nazionale;
- l’Esecutivo Nazionale;
- i Coordinamenti politici regionali;
- il Collegio di Garanzia.
A questi sarà possibile aggiungere altri organi individuali o collegiali, con funzioni tecniche o politiche, nel Documento Organizzativo. Funzioni, ambiti d’azione e durata di tutti gli organi sociali sono stabilite dal Documento Organizzativo, così come le cause e le procedure di decadenza da cariche e ruoli, nonché dallo status di tesserato.
ARTICOLO 5 (Assemblea Nazionale)
1. L’Assemblea Nazionale è la sede della sovranità e la fonte della legittimità politica del Partito. È composta da tutti i tesserati. Elegge le cariche nazionali del Partito. Detiene la titolarità generale e solidale di quanto prodotto dall’attività politica dell’Associazione, decide modifiche allo statuto e ai regolamenti interni. È collettivamente titolare del nome e del simbolo del Partito.
2. L’Assemblea Nazionale è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l’anno, tra dicembre e gennaio. L’Assemblea Nazionale può essere convocata anche in seduta straordinaria secondo le modalità previste nel Documento Organizzativo.
ARTICOLO 6 (Esecutivo Nazionale)
1. L’Esecutivo Nazionale è il massimo organo politico operativo del Partito. Non ha una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto all’Assemblea Nazionale, ma riveste compiti di coordinamento, promozione e gestione dell’attività e della linea politica del Partito a livello generale. Delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
2. L’Esecutivo Nazionale si riunisce nei tempi e nei modi previsti dal Documento Organizzativo e risponde della sua azione all’Assemblea Nazionale.
3. I suoi Membri, oltre ad avere la rappresentanza e la responsabilità politica date dal proprio rispettivo ruolo, rappresentano politicamente tutto il Partito e sono responsabili singolarmente e in solido con gli altri Membri dell’Esecutivo davanti all’Assemblea Nazionale e verso i terzi delle comunicazioni e delle deliberazioni dell’Esecutivo. Restano salve la rappresentanza e la responsabilità legali, come previste dagli artt. 3 e 7 del presente Statuto.
4. Le decisioni dell’Esecutivo Nazionale vengono prese secondo meccanismi democratici. Una volta prese, le sue deliberazioni sono espressione dell’intero Esecutivo Nazionale.
5. Per quanto qui non espresso, valgono le previsioni del Documento Organizzativo in materia.
ARTICOLO 7 (Segretario Nazionale)
1. Il Segretario Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale, secondo i tempi e i modi previsti nel Documento Organizzativo. Fa parte dell’Esecutivo Nazionale.
2. È il rappresentante legale del Partito in tutte le sedi e in tutte le circostanze in cui ciò sia previsto.
3. È il primo portavoce del Partito e ne rappresenta la linea politica e comunicativa.
4. Coordina il lavoro dell’Esecutivo Nazionale e vigila sul rispetto della linea politica generale e dei principi fondanti del Partito.
5. Per quanto non specificato nel presente statuto, valgono le previsioni in materia del Documento Organizzativo.
ARTICOLO 8 (Collegio di Garanzia)
1. Il Collegio di Garanzia è eletto dagli iscritti.
2. Ha il compito di dirimere in unica istanza le controversie, rendere pareri arbitrali vincolanti per le parti, esprimersi su qualsiasi questione non manifestamente infondata venga ad esso sottoposta secondo quanto previsto nel Documento Organizzativo.
3. La sua composizione, la sua durata e le sue funzioni specifiche sono regolate dal Documento Organizzativo.
ARTICOLO 9 (Altri Organi interni)
I restanti organi assembleari, collettivi e individuali a carattere locale o organizzativo o relativi a compiti di elaborazione teorica sono previsti e regolati dal Documento Organizzativo.
ARTICOLO 10
Lo scioglimento, le cause di decadenza e ogni altra circostanza di mancato funzionamento degli organi del Partito e delle sue articolazioni territoriali e organizzative, nonché il regime di prorogatio delle loro funzioni, sono regolati dal Documento Organizzativo.
ARTICOLO 11 (Modifiche dello Statuto)
1. Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea Nazionale su richiesta dei due terzi dell’Esecutivo Nazionale.
2. Può essere modificato, in tutto o in parte, anche su richiesta della metà più uno dei tesserati aventi diritto di voto in Assemblea Nazionale, previa richiesta e presentazione puntuale delle modifiche all’Esecutivo Nazionale, che ha l’obbligo di metterle all’ordine del giorno della Assemblea Nazionale ordinaria ovvero, qualora manchino più di tre mesi alla sua convocazione, di convocare a tal fine un’Assemblea Nazionale straordinaria entro trenta giorni.
3. Le modifiche, parziali o integrali, del presente statuto devono essere approvate dall’Assemblea Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.
4. L’eliminazione di organi del Partito è possibile solo attraverso le procedure previste nel Documento Organizzativo.
5. In ogni caso resta esclusa l’eliminazione del Collegio di Garanzia e della Assemblea Nazionale.
6. Non possono essere apportate modifiche al presente Statuto in riferimento al disposto e alle previsioni di cui all’art. 1.4 (in particolare riguardo al principio elettivo per le cariche sociali e ai principi ispiratori del Partito: non violenza e irreprensibile condotta morale).
ARTICOLO 12 (Disposizioni finali)
Per quanto non specificato nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni normative e agli usi vigenti in materia.